E poi un giorno mi accorgo che Valerio, mio figlio e’ cresciuto… O che sta crescendo, fa lo stesso… Sono combattuta tra l’orgoglio per il mio ragazzo, che sta cercando il suo posto nel mondo, e una sottile nostalgia del suo esserne parte inconsapevole.
Mi colpisce perchè mi sembra che sia cresciuto in fretta, troppo velocemente senza il sostegno affettivo e materiale del suo papà!
Il tema dell’ insolvenza paterna è sempre molto attuale, un argomento questo che mi sta a cuore… ed e’ al <3 e alla coscienza di questi “papa” mi voglio rivolgere…
L’articolo 30 della Costituzione recita: “ è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
Il padre assente non è solo il vuoto, a volte è anche qualcuno che, “pur essendoci stato”, non ha saputo o non ha voluto esercitare il proprio ruolo.
E’ un’assenza psicologica capace di originare nei nostri figli un grande gelo nel cuore. Quando i papà sono assenti, i bambini crescono senza una stampella fondamentale.
E con il sopraggiungere dell’ adolescenza il mancato sostegno economico si tramuta in un ‘DOPPIO ABBANDONO’ per i ragazzi…
Save the Children denuncia che: Gli effetti della crisi colpiscono le mamme in modo sempre più grave, evidenziando, in Italia, un circolo vizioso che lega il basso tasso di occupazione femminile, l’assenza di servizi di cura all’infanzia, le scarne misure di conciliazione tra famiglia e lavoro e la bassa natalità, con una pesante ricaduta sul benessere dei bambini. La difficile condizione delle madri nel nostro Paese è infatti uno dei fattori chiave che determinano una maggiore incidenza della povertà sui bambini e sugli adolescenti.
Nella prassi accade, a dire il vero piuttosto sovente, che l’assegno di mantenimento non venga corrisposto regolarmente o, addirittura, non venga corrisposto affatto.
Io e mio figlio ancora non ne veniamo a capo… Ora e’ maggiorenne e chissà se riuscirà lui in questa ardua impresa!
Lo so la delusione per il recupero crediti è tanta… Ma aiutata dal mio avvocato di fiducia ho messo giu’ una sorta di VADEMECUM che ci puo’ aiutare care mamme, con suggerimenti efficaci per procedere… quindi CARE AMICHE avanti sempre!!!
Ed e’ a questi genitori poco coscienziosi, allora, non resta che comportarsi secundumlegem e soprattutto secundum naturam!
In effetti gli strumenti per il recupero del credito del minore ci sono ma a volte sono inefficaci, specialmente là dove il padre tenuto al versamento dell’assegno metta in atto “quegli espedienti” per evitare l’aggressione dei propri beni e delle proprie risorse 🙁
In quel caso, oltre alla delusione per il comportamento contra legem adottato da certi padri… si può aggiunge il dubbio sulla moralità del loro animo e della loro coscienza, sulla loro responsabilità e sul rispetto delle basilari regole del vivere civile.
Anche da questi atteggiamenti “irresponsabili” di alcuni padri credo che i nostri figli possano cogliere quell’ insegnamento, “a distanza”, di come non ci si deve comportare ☹
Vademecum di recupero credito:
a) La diffida dell’Avvocato per ottenere il pagamento _ Si tratta di inviare una raccomandata con la quale si invita la parte inadempiente al pagamento. Nella lettera si può mettere in mora l’obbligato ossia assegnargli un termine entro cui dovrà provvedere al versamento delle somme dovute con l’avvertimento che in mancanza si procederà nei suoi confronti nelle opportune sedi giudiziarie.
b) Le azioni giudiziarie _ Quando anche l’invio della lettera è inutile e non si ottiene il pagamento spontaneo dopo il termine assegnato é possibile procedere giudizialmente:
– con un’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
– Con il pignoramento dei crediti del debitore ( stipendio, conto corrente, canoni di locazione, quote sociali) -pignoramento presso terzi-.
Occorre ricordare che il mancato pagamento, come pure simulare uno stato di povertà, spogliarsi di tutti i beni, simulare vendite fittizie, il porre in essere atti fraudolenti finalizzati a non pagare il debito verso l’ex coniuge, sono tutti un comportamento penalmente rilevanti e puniti dalla legge.
1 ) L’esecuzione forzata _ Come abbiamo visto in caso di mancato o ritardo nel pagamento dell’assegno, si puo’ procedere con un’azione espropriativa.
La sentenza di divorzio, il verbale o la sentenza di separazione e i provvedimenti dei Tribunali per il mantenimento dei figli di genitori non sposati costituiscono un titolo esecutivo che consente a chi ha diritto all’ assegno di mettere in esecuzione quanto stabilito dal giudice.
Il cliente dovrà dare mandato all’avvocato che potrà predisporre un atto di precetto: ossia un’ intimazione fatta all’ex coniuge/debitore a rispettare l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, ove ciò non avvenga, si procederà all’esecuzione forzata.
Se trascorsi i dieci giorni non provvede al pagamento verrà iniziata un’azione espropriativa sui beni del debitore. Le opzioni sono: il pignoramento di beni mobili o immobili (locali, abitazioni e terreni di proprietà) ed il pignoramento presso terzi ( stipendi, conti correnti, crediti, canoni di locazione ecc.).
La scelta tra le varie opzioni di pignoramento dipende dalla situazione del debitore e dalle possibilità di recupero
2) Il sequestro dei beni _ Sia per il caso di mancato versamento che nel caso in cui sussista il pericolo di inadempimento, chi ha diritto all’ assegno può chiedere il sequestro di beni di proprietà dell’ex coniuge obbligato a pagare l’assegno.
E’ sufficiente che il beneficiario dell’assegno fornisca al giudice degli indizi di varia natura dai quali si possa trarre il fondato convincimento che il debitore non voglia adempiere.
Il sequestro è un provvedimento che può essere emesso dal presidente del tribunale, dal giudice dinanzi al quale si svolge la causa di divorzio nel caso in cui sia stato stabilito un assegno in via a provvisoria, e dal collegio in sede di decisione.
3) La richiesta di pagamento diretto al datore di lavoro _ Nel caso in cui il destinatario dell’assegno non riceva dall’ex coniuge l’importo dovuto, potrà agire direttamente nei confronti del datore di lavoro o dell’ente che eroga la pensione
L’ex coniuge creditore può inviare una lettera di messa in mora concedendogli un termine di almeno 30 giorni per il pagamento. Decorso inutilmente tale termine, l’avente diritto all’assegno può notificare la sentenza di divorzio (o il successivo provvedimento di modifica) al datore di lavoro o all’ente di previdenza con l’invito a versare direttamente le somme dovute.
Se il datore di lavoro non adempie, l’ex coniuge creditore può agire direttamente con la procedura esecutiva nei suoi confronti per ottenere il pagamento delle somme dovute.
4) Le garanzie reali o personali _ Nel caso in cui sussista il pericolo che l’ex coniuge tenuto a versare l’assegno all’ex o ai figli non vi provveda, il tribunale può imporgli con la sentenza di divorzio di prestare idonea garanzia reale (pegno o ipoteca) oppure personale (fideiussione).
La richiesta non può essere formulata dopo la sentenza di divorzio.
5) Iscrizione di ipoteca _ Se sussiste un concreto pericolo che l’ex coniuge non adempia all’obbligo di versare l’assegno di divorzio, l’ex coniuge/creditore può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato.
La Cassazione, rispetto all’importo della somma per cui può essere iscritta l’ipoteca, ha affermato che esso va stabilito riferendosi a elementi oggettivi, come le tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie immediate.
Il coniuge debitore può chiedere che sia il giudice a rideterminare l’ importo dell’ipoteca e, se la somma per la quale è stata richiesta l’iscrizione eccede di un quinto di quella accertata, può chiedere la riduzione dell’ipoteca e la cancellazione dell’ipoteca.
sempre a tutela degli interessi del minore è previsto uno strumento giudiziario per il caso di controversie tra ex coniugi per le modalità di affido e/o di gravi inadempienze, su ricorso della parte non inadempiente, che mira a ripristinare il corretto svolgimento delle modalità di affido attraverso ammonimenti oppure con applicazione di sanzioni pecuniarie e risarcimento danni.
6) Responsabilità penale _ Il coniuge inadempiente risponde della condotta anche in sede penale sia nel caso in cui non abbia versato l’assegno di divorzio all’ ex coniuge (anche solo in parte), sia quando abbia posto in essere una condotta finalizzata a sottrarsi al pagamento di quanto stabilito dal giudice del divorzio.
Buona fortuna amiche mie <3 Antonella